Comparto: Agenzie fiscali Area: Personale dei livelli Data: 01/29/2009
Tipo: CCNL Descrizione: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008-2009


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO

AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI PER IL

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009


Il giorno 29 gennaio 2009, alle ore 15.30, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l’incontro tra:

L' ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri ..... firmato.....

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL FPnon firmatoCGILnon firmato
CISL FPSfirmatoCISLfirmato
UIL/PAfirmatoUILfirmato
FED. CONFSAL-SALFIfirmatoCONFSALfirmato
RDB/PI CUBnon firmatoRDB-CUBnon firmato
FLPnon firmatoCSEnon firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008 – 2009.






COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI


CCNL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009



INDICE


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - RAPPORTO DI LAVORO


CAPO I : Valutazione dell'attività delle Agenzie in relazione ai propri obiettivi istituzionali
TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO




TITOLO I



DISPOSIZIONI GENERALI


CAPO I



Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto



1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ dell’11 giugno 2007 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.



TITOLO II
Rapporto di lavoro

CAPO I

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLE AGENZIE IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI



Art. 2

Valutazione e misurazione dell’attività e dei servizi pubblici



1. Nell’ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione e dell’attività, le Agenzie, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, daranno maggiore impulso alle logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione degli obiettivi fissati.

2. Nella programmazione delle attività, le Agenzie, anche in coerenza con le convenzioni di cui all’art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 e con l’atto di indirizzo del vertice politico, adeguano le loro strategie di azione ai seguenti principi:
    - miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate alla missione istituzionale di controllo;
    - sviluppo qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, anche mediante la semplificazione delle relative procedure;
    - miglioramento delle condizioni di fruibilità dei servizi, anche attraverso la facilitazione dell’accesso alle attività di assistenza e di informazione;
    - implementazione delle specifiche attività istituzionali attraverso il potenziamento dei metodi di pianificazione aziendale e la valorizzazione della gestione orientata ai risultati ed alla sperimentazione delle soluzioni innovative;
    - conseguimento di una maggiore efficienza anche nell’espletamento di attività e procedure interne, amministrative e di supporto.

3. Le Agenzie possono, inoltre, individuare i piani di attività che avranno come destinatari:
    - gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le attività delle singole Agenzie, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;
    - gli utenti interni, che per lo più svolgono un’attività di supporto a quella rivolta all’esterno delle Agenzie oppure a vantaggio degli stessi dipendenti delle medesime.

4. In questo quadro di riferimento, le Agenzie istituiscono o confermano, ove adottati, i sistemi di valutazione delle proprie attività e, al fine di evitare che gli stessi abbiano una valenza meramente formale, assicurano, con cadenza annuale, la concreta verifica della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità, attraverso la misurazione della produttività conseguita, nonchè l’implementazione del livello qualitativo e quantitativo dei prodotti resi e dei servizi erogati.

5. In sede di attuazione del sistema di valutazione delle proprie attività, le Agenzie dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
    - identificazione dei processi nei quali si articola l’azione;
    - individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte;
    - indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.

6. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, le Agenzie devono rendere conto dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti, delle risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dalle Agenzie anche per definire successive misure di miglioramento dell’attività.

7. Le parti concordano sull’esigenza di individuare, anche mediante l’istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Agenzie, organizzazioni sindacali ed utenti in merito all’efficienza ed alla qualità dei servizi ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.

8. La verifica dell’attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potrà favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate, comunque, nel rispetto dell’attuale sistema delle relazioni sindacali e non innovano le procedure previste nella disciplina contrattuale vigente, anche in materia di valutazione del personale.


Art. 3

Piani di attività per il miglioramento delle singole strutture organizzative



1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati, con le convenzioni di cui all’art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 e con l’atto di indirizzo del vertice politico, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici piani di attività e/o programmi di miglioramento, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza esterna.

2. I piani di attività di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell’Agenzia ed apportare un concreto e misurabile contributo alla attività ordinaria della struttura interessata nell’ambito di quanto previsto dall’art 2, comma 2, e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.

3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali:
    in presenza dei suddetti piani di attività il dirigente dovrà prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;
    con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei piani di attività i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori, secondo le procedure previste dall’art. 85 (Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali attualmente vigente.




TITOLO III
Trattamento economico



Art. 4

Stipendio tabellare


1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dal CCNL del 10 aprile 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del citato CCNL del 10 aprile 2008.






    Art. 5

    Effetti dei nuovi stipendi


    1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui all’art. 67, comma 4 (codice disciplinare) del CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall’art. 8, comma 2 del CCNL del 10 aprile 2008, ed all’art. 70, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 28 maggio 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

    2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, di licenziamento, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
      3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 81 (effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 28 maggio 2004.






      Art. 6

      Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività


        1. Il Fondo di cui all’art. 84, del CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall’art. 15 del CCNL del 10 aprile 2008, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:
            - il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all’art. 67, comma 5, delle citate disposizioni legislative;
            - il recupero delle risorse di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi unici delle amministrazioni dalle leggi speciali di cui all’Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.







      Art. 7

      Indennità di amministrazione


          1. L’indennità di cui all’art. 13 del CCNL del 10 aprile 2008 è incrementata, con decorrenza 1.1.2009, nelle misure indicate nella Tabella C.













      TABELLA A: INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE









      TABELLA B: NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE











      TABELLA C: INCREMENTI MENSILI INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE DAL 1.1.2009






      TABELLA D: Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-11 - Incrementi mensili della retribuzione tabellare






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